Malattia Contratto Commercio: obblighi del lavoratore e retribuzione

Contenuti dell'articolo

A livello italiano uno dei contratti più importanti CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) è quello relativo al commercio. In questo articolo puoi scoprire tutto quello che c’è da sapere riguardo la malattia nel contratto commercio.

Abbiamo già analizzato il CCNL Commercio in altri due aspetti molto importanti: le ferie maturate e i permessi del contratto commercio.

In queste guide non cercheremo di comunicare tutti gli argomenti, anche quelli più complessi, ma vogliamo comunicare ai lavoratori quantomeno le informazioni più importanti, quelle che devono assolutamente sapere riguardo al proprio contratto di lavoro.

L’Art. 187

A Febbraio 2011 è stato rinnovato il contratto nazionale, con il quale è stato imposto un “tetto massimo” di malattie indennizzabili dal datore di lavoro, dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.

L’Articolo che informa in merito alla malattia nel Contratto Commercio è l’art. 187, che nelle prime battute recita così.

Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  1. ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’ art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29 febbraio 1980, n. 33;
  2. ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
    1. 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
    2. 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
    3. 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Fonte: Art. 187 – Trattamento economico di malattia – Segui il link per ulteriori dettagli ed approfondimenti.

Malattia Contratto Commercio: retribuzione

Da quanto evince nelle righe sopra riportate, estratte direttamente dall’articolo 187 sul Trattamento economico di malattia del Contratto Commercio, la retribuzione in caso di malattia si può considerare così:

  • Per i primi 3 giorni di malattia il lavoratore dipendente ha diritto al 100% della retribuzione (periodo di carenza). Questa è a totale carico del datore di lavoro, ma soltanto per i primi due eventi durante l’anno solare che di questo tipo. Il terzo evento di questo tipo è indennizzato al 66%, mentre il quarto al 50%. Dal quinto evento in poi, i periodi di carenza non sono indennizzati dal datore di lavoro, e al lavoratore potranno essere trattenute in busta fino a tre giornate di lavoro.
  • Dal 4° al 20° giorno di malattia il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, con l’indennità di malattia a carico dell’Inps per il 50% e integrata dal datore di lavoro fino al 75%. Questo indipendenti dal numero di eventi di questo tipo che si verificano dal 01 gennaio al 31 Dicembre dell’anno.
  • Dal 21° giorno, per un massimo di 180 giorni, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, con l’indennità di malattia a carico dell’Inps per il 66,66% e integrata dal datore di lavoro fino al 100%. Anche in questo caso il numero di eventi di questo tipo che si verificano è ininfluente.

Malattia Contratto Commercio: obblighi del lavoratore

Gli obblighi a cui quali un lavoratore dipendente, con contratto CCNL Commercio, deve attenersi sono sostanzialmente due, e anche questi sono esplicitamente indicati all’interno dell’Articolo 187:

  • Comunicare tempestivamente all’azienda, al proprio datore di lavoro, la malattia. Dopo un giorno intero di assenza senza alcuna comunicazione in merito, questa potrebbe essere considerata un’assenza ingiustificata e il lavoratore potrebbe ricevere una lettera di richiamo;
  • Comunicare all’azienda, al proprio datore di lavoro, il numero di protocollo del certificato di malattia, entro due giorni dal proprio rilascio. Il numero di protocollo del certificato viene rilasciato dal medico curante che emette il certificato, oppure dall’ospedale nel caso di un ricovero ospedaliero o di un intervento in modalità day hospital. Questo numero di protocollo è utilissimo per il datore di lavoro, che può verificarlo immediatamente sul sito dell’Inps.

Rispetto a qualche hanno fa il lavoratore non è obbligato ad inviare una copia del certificato medico all’Inps. Comunicare con l’Inps è infatti compito del medico curante oppure dell’ospedale.

Ricordiamo però che il certificato deve essere rilasciato al massimo entro il giorno successivo dall’inizio dell’assenza, e che non può giustificare assenze precedenti alla data di rilascio del certificato stesso.

Durante il periodo di malattia il lavoratore dipendente deve essere reperibile presso il proprio domicilio (Mutua) per eventuali visite fiscali che l’Inps o il datore di lavoro possono richiedere:

  • dalle 10.00 alle 12.00;
  • dalle 17.00 alle 19.00.

Conclusione

In questo breve articolo abbiamo visto la malattia nel contratto commercio, in particolar modo come viene gestita la retribuzione nel periodo di malattia e quali sono gli obblighi a cui il lavoratore deve assolvere per non incappare in un’assenza ingiustificata.

Ricordiamo anche, per correttezza di informazione, che l’integrazione dal 1° al 3° giorno di malattia è corrisposta al 100% per i primi due eventi morbosi, al 66% per il terzo evento, al 50% per il quarto, mentre cessa di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

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