Ferie Contratto Commercio

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Il contratto più usato per i lavoratori del settore commercio è il Contratto Collettivo Nazionale Commercio. La normativa è divisa in titoli, di cui al quinto viene trattato lo “svolgimento del rapporto di lavoro” e nello specifico le ferie spettanti ai lavoratori.

Vediamo nel dettaglio quello che c’è da sapere.

Campo di applicazione del Contratto Commercio

Come riportato nel testo ufficiale, il Contratto Commercio “disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato – distribuzione e servizi – che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.”

Al fine di tutelare e valorizzare tutte le attività che rientrano nel grande settore del terziario, nella sfera di applicazione del contratto sono stati individuati due macro settori merceologici: Commercio e Servizi.

All’interno di essi si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:

  • dettaglio/ingrosso tradizionale;
  • distribuzione moderna e organizzata;
  • importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
  • ausiliari del commercio e commercio con l’estero.

Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:

  • ICT;
  • servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
  • ausiliari dei servizi.

Qui sono riportati ancora più nel dettaglio i vari settori lavorativi a cui viene applicata questa tipologia di Contratto.

ferie contratto commercio

Ferie Contratto Commercio

Il numero di ferie spettanti ai lavoratori del CCNL Commercio è riportato nell’art. 159 ed è pari a 26 giorni lavorativi all’anno.

“Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi”

Maturazione ferie Contratto Commercio

Il CCNL rapporta la maturazione delle ferie in un mese e per tutto l’anno all’orario settimanale su sei giorni lavorativi.

I lavoratori del contratto commercio hanno quindi diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, pari a 2,16667 giorni di ferie al mese.

Domeniche e Festività 

Viene poi stabilito che il conteggio delle ferie deve essere fatto considerando la settimana lavorativa decorrente dal lunedì al sabato, escludendo festività e domeniche.

Quindi, domeniche e festività nazionali ed infrasettimanali danno comunque diritto ad assenze retribuite ma che non sono conteggiate nelle ferie e quindi il lavoratore che va in ferie per due settimane consecutive (compresa la domenica) si vedrà “scalate” le ferie dal lunedì al sabato di ogni settimana di ferie godute.

“Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.”

Ferie Contratto Commercio: settimana corta

La normativa contrattuale dichiara che ai lavoratori del contratto commercio spettano 26 giorni di ferie “quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale”.

Questo significa che i 26 giorni spettano anche in caso di settimana corta, ovvero di lavoro distribuito su 5 giorni lavorativi (es. lunedì-venerdì).

La differenza con il lavoro distribuito su 6 giorni lavorativi sta nella modalità con cui vengono scalate le ferie.

Ferie contratto commercio: come vengono scalate le ferie con la settimana corta

Esempi:

→ Se un lavoratore con orario di lavoro dal lunedì al venerdì usufruisce di due settimane di ferie, gli verranno detratte 12 (1,2 x 10) giornate di ferie dalle ferie maturate ed indicate in busta paga. Questo perché il suo orario di lavoro è distribuito su 5 giorni lavorativi a settimana e non su 6 giorni.

→ Se il lavoratore usufruisce di 3 giornate di ferie, verranno conteggiate in busta paga 3,6 (ossia 1,2 x 3) giornate di ferie godute.

Retribuzione ferie contratto commercio

Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione. Le ferie (come la malattia e l’infortunio) sono assenze retribuite tutelate dalla legge e dal contratto collettivo.

Il contratto commercio disciplina così la retribuzione delle ferie:

“Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all’art. 195”

L’art. 195 rimanda all’art. 193 per indicare quali voci dello stipendio spettano durante le ferie:

“La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge”.

Altre informazioni utili sul contratto commercio

Orario di lavoro

40 ore settimanali, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro ed ex festività. Regimi di orario particolari sono previsti per specifici tipi di attività.

Lavoro straordinario e notturno

Percentuali di maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione:

  • straordinario: fino alla 48ª ora settimanale: 15%; oltre la 48ª: 20%;
  • festivo o domenicale: 30%;
  • notturno (non in turni): 50%

Preavviso

I diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10 e oltre 10) e sono espressi in giorni di calendario.

Licenziamento:

  • Livelli Q-1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.;
  • livelli 2-3: 30 gg., 45 gg., 60 gg.;
  • livelli 4-5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 6-7: 15 gg., 20 gg., 20 gg..

Dimissioni:

  • Livelli Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.;
  • livelli 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.;
  • livelli 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg..

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Conclusioni

Se vuoi approfondire altri aspetti legati al Contratto Collettivo Nazionale Commercio leggi anche:

→ 1. Malattia contratto commercio: obblighi del lavoratore e retribuzione

→ 2. Contratto commercio: ferie maturate

→ 3. Contratto commercio: i permessi disponibili

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