La trasferta di lavoro è uno spostamento occasionale e temporaneo effettuato dal lavoratore per svolgere la propria mansione in un luogo diverso dalla sede di lavoro abituale.
Cosa prevede in questo caso la normativa del Contratto Commercio?
Ne parliamo in questo articolo! Ma prima, vediamo cosa è e cosa prevede la trasferta di lavoro.
Trasferta di lavoro
La trasferta di lavoro è uno spostamento per un periodo di tempo (che può durare un solo giorno o di più) in cui il lavoratore svolge la propria operatività (mansione) fuori dalla sede dell’azienda, oppure fuori dal luogo di lavoro abituale.
L’aspetto importante, che definisce appunto il significato di trasferta di lavoro, è che questo spostamento sia temporaneo ed occasionale, altrimenti non si potrebbe parlare di trasferta. Questa infatti deve essere legata ad esigenze professionali, come un appuntamento fuori regione con un cliente, oppure la partecipazione ad una fiera, congresso, festival, ai quali l’azienda prende parte.
Tutti questi aspetti sono fondamentali per distinguere la trasferta di lavoro dal trasferimento.
Leggi anche → Trasferta di lavoro: cos’è e come funziona
Non esiste una disciplina legale che regola le trasferte di lavoro. Queste sono regolamentate principalmente dai CCNL, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Vediamo, allora, cosa è previsto per le trasferte lavorative dei lavoratori appartenenti al Contratto Collettivo Nazionale Commercio.
CCNL Commercio
Il contratto più usato per i lavoratori del settore commercio è il Contratto Collettivo Nazionale Commercio. La normativa è divisa in titoli e articoli, di cui all’articolo 179 troviamo regolamentate le ”missioni”, ovvero le trasferte di lavoro.
Prima di parlare delle trasferte di lavoro del contratto commercio, vediamo dove viene solitamente applicato questo contratto collettivo.
Campo di applicazione del Contratto Commercio
Come riportato nel testo ufficiale, il Contratto Commercio “disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato – distribuzione e servizi – che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.”
Al fine di tutelare e valorizzare tutte le attività che rientrano nel grande settore del terziario, nella sfera di applicazione del contratto sono stati individuati due macro settori merceologici: Commercio e Servizi.
All’interno di essi si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ingrosso tradizionale;
- distribuzione moderna e organizzata;
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
- ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT;
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
- ausiliari dei servizi.
Qui sono riportati ancora più nel dettaglio i vari settori lavorativi a cui viene applicata questa tipologia di Contratto.
Trasferta CCNL Commercio
Come già detto, il testo ufficiale del Contratto Collettivo Nazionale Commercio parla delle trasferte lavorative all’articolo 179.
“L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.”
Di seguito vengono poi definite le modalità di rimborso conseguenti alla trasferta.
Trasferta CCNL Commercio: rimborso spese e indennità di trasferta
Ai lavoratori appartenenti al CCNL Commercio spetta un rimborso spese e un’indennità di trasferta per il lavoro svolto al di fuori della sede lavorativa.
“In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita compete:
- il rimborso delle spese effettive di viaggio;
- il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
- il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
- una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.”
Ricordiamo che per parlare di trasferta lavorativa questa:
- deve avvenire per tutto l’orario giornaliero;
- deve essere in una sede diversa da quella contrattuale di lavoro;
- la sede deve trovarsi ad almeno 60 km dalla sede abituale o, comunque, essere raggiungibile dalla sede abituale in un tempo normalmente superiore a un’ora.
Se rispettate queste condizioni, al lavoratore deve essere corrisposto:
- rimborso delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore per conto dell’azienda quali vitto e alloggio (a patto che siano analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate);
- rimborso delle spese non documentabili, a patto che siano analiticamente attestate dal dipendente; nelle trasferte in Italia fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00; nelle trasferte all’estero fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00. (entrambi sono esenti da imposizione contributiva e fiscale);
- diaria giornaliera, di natura retributiva, che serve a contrastare il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento d’orario per le ore di viaggio nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Superato questo limite orario, il lavoratore, salvo che non sia conduttore del mezzo di trasporto (in questo caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% della R.O.N.
Modalità di rimborso
Le indennità possono essere rimborsate con diverse modalità.
- Rimborso forfettario: viene calcolato un parametro fisso non variabile a seconda della propria attività o mansione lavorativa. Quando il CCNL riporta tale dicitura, vuol dire che il lavoratore percepirà per la trasferta la somma indicata all’interno del contratto.
- Rimborso a piè di lista: questo particolare rimborso ha a che fare con la nota spese, un documento che il dipendente deve compilare, inserendo tutti i giustificativi del viaggio, per richiedere all’azienda l’indennità di trasferta che gli spetta.
- Rimborso misto: in alcuni CCNL si prevede la formula forfettaria, unitamente a quella del rimborso a piè di lista. In questi casi si parla infatti di rimborso misto, perché oltre all’indennità forfettaria vengono riconosciute e rimborsate anche altre tipologie di spese come il vitto, l’alloggio e le spese per il viaggio.
Conclusioni
Visti gli argomenti trattati in questo articolo, potrebbe interessarti anche:
→ 1. Trasferta all’estero: come funziona?