Non esiste una normativa che definisca quanti giorni di ferie il datore di lavoro possa imporre ai propri dipendenti. Esistono però casi particolari in cui l’azienda è legittimata a sospendere l’attività e di fatto “obbligare” i lavoratori ad andare in ferie, da questo appunto “ferie forzate”.
Ferie: un diritto del lavoratore
Le ferie sono un diritto inviolabile del lavoratore; diritto che è infatti riconosciuto e tutelato anche dalla Legge.
La Costituzione stessa nell’art.36 riconosce questo diritto:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Inoltre, il diritto del lavoratore al godimento delle ferie è sancito dall’art. 2109 del Codice Civile e regolato dal D.Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.
Quanti giorni di ferie spettano ad un lavoratore?
Il decreto legislativo n.66 dell’8 aprile 2003 specifica che ad ogni lavoratore spetta un minimo di 4 settimane annue di ferie. Numero che può variare (aumentando) in base al CCNL di appartenenza o al contratto del lavoratore.
Sempre in questo decreto viene specificato che:
- 2 di queste 4 settimane devono essere godute nello stesso anno di maturazione
- mentre le altre 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi dall’anno di maturazione
Ferie non riconosciute dal datore di lavoro
Se il numero di ferie previsto dalla legge non viene riconosciuto, l’azienda è soggetta a delle sanzioni:
- Sanzione da 120 a 720 € per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori e avvenute in un solo anno;
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o avvenute per due anni;
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a più di 10 lavoratori o avvenute per almeno 4 anni.
Chi decide il piano delle ferie
Nell’ottica del buon funzionamento dell’impresa è il datore di lavoro (o l’ufficio risorse umane) a dover organizzare al meglio il piano di ferie.
Se da una parte deve essere rispettato e garantito il diritto al riposo di tutti i lavoratori, dall’altro è importante che l’iter lavorativo non venga danneggiato.
La determinazione del piano di ferie spetta quindi al datore di lavoro, mentre i lavoratori sono tenuti a indicare il periodo di ferie di cui vorrebbero usufruire.
Solitamente questo processo avviene attraverso un piano ferie, messo a disposizione dall’azienda per tutti i lavoratori.
Dopo aver definito e comunicato il piano delle ferie ai dipendenti, il datore di lavoro può modificarlo, dando comunque comunicazione di tali modifiche con un adeguato preavviso e prima dell’inizio delle ferie.
Questo è quello che succede di norma annualmente nell’organizzazione e gestione delle ferie aziendali.
Esistono però casi in cui il datore di lavoro può decidere e imporre giorni di ferie forzate.
Ferie forzate: quando il datore di lavoro decide i giorni di ferie
Come dice il nome stesso, le ferie forzate sono decise e imposte dal datore di lavoro ai dipendenti.
La causa di questa scelta può essere di natura organizzativa, produttiva o economica.
Può essere il caso di un dipendente che da molto tempo sta lavorando in modo continuativo. Il datore di lavoro potrebbe ritenere opportuno dare al dipendente un periodo di ferie forzate per tutelare il suo benessere fisico e mentale.
Altro caso può essere legato ad un periodo di ristrutturazione dei reparti o in conseguenza ad un lutto avvenuto tra le figure dirigenziali.
Quando un datore di lavoro può scegliere le ferie forzate?
Esistono quindi situazioni in cui l’azienda è legittimata ad optare per un periodo di ferie forzate.
Ad esempio:
- chiusura dell’azienda a causa di ristrutturazioni o interventi strutturali
- chiusura definitiva della società per ordine della pubblica autorità
- chiusura dell’azienda per festività di Natale, Capodanno e nei giorni di ponte
Ferie forzate: cosa dice la legge
A prescindere dalla natura di questa decisione, il datore di lavoro deve rispettare delle precise regole in caso di ferie forzate.
L’articolo 2109 del Codice Civile stabilisce infatti che le ferie devono essere comunicate in anticipo permettendo così ai lavoratori di organizzarsi.
“Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d’ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118.”
Quindi, le ferie forzate devono:
- essere comunicate con un adeguato preavviso
- tenere conto sia degli interessi dell’azienda che del lavoratore
- essere concesse in modo continuativo e non frammentato
Ferie forzate: individuali e collettive
Il datore di lavoro che decide di optare per le ferie forzate può decidere se disporle per un singolo lavoratore o per la totalità delle risorse.
Si parla quindi di ferie forzate individuali quando riguardano un solo dipendente e di ferie forzate collettive se riguardanti un intero reparto o la totalità dell’azienda.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo visto cosa succede in caso di ferie forzate.
Cosa succede invece in caso di ferie non godute?
Ne parliamo in questo articolo → Quanto vengono pagate le ferie non godute?